Art. 28
Capo IV

Art. 28

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In vigore dal 9 ago 2002
1. Il registro contiene le seguenti indicazioni: a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese; b) data di ricevimento della domanda di iscrizione; c) denominazione e sede legale dell'impresa; d) ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province; e) attività esercitate dall'azienda, ai sensi dell'; f) numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane; g) numero e data della licenza, ove prevista, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, generalità del titolare della licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda; h) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell' del decreto e depositati nei modi di cui all'; i) numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del marchio stesso; l) l'indicazione dell'eventuale laboratorio o organismo di certificazione presso cui l'azienda ha chiesto la certificazione aggiuntiva ai sensi dell' del decreto, e l'eventuale logo concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito all'. 2. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori comprende tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione. 3. La consultazione del registro da parte della pubblica amministrazione è gratuita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-28