Art. 26
Capo IV

Art. 26

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In vigore dal 9 ago 2002
1. Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività: a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 2. Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione è subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-26