Capo III
Art. 20
20 / 58In vigore dal 9 ago 2002
1. Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessità di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l'impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro diverse parti.
2. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioè sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto principale ad altre parti dell'oggetto stesso purchè tecnicamente idoneo alla punzonatura, è però ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell'applicazione dei bolli stessi.
3. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale, sugli oggetti composti di più parti dello stesso metallo smontabili manualmente, sono apposti su ciascuna di tali parti, salvo il caso che queste sono di peso inferiore a un grammo e risultano perciò esenti dalla marchiatura a norma dell' del decreto; fermo restando l'obbligo della corrispondenza del titolo delle parti stesse al titolo legale impresso su di uno di esse, unitamente al marchio di identificazione.
4. Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue.
5. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo.
6. Lo stesso sistema di cui al comma 5 è adottato per tutti i lavori aventi particolare pregio artistico e per i gioielli recanti perle e pietre preziose od altre sostanze pregiate quali corallo, tartaruga, ambra, giada, nei quali il valore di esecuzione, o il valore delle perle, delle pietre ed altre sostanze, supera di almeno dieci volte il valore del metallo. L'accertamento delle predette condizioni si effettua sulla base delle relative fatturazioni o in caso di dubbio, è affidato ad esperti debitamente riconosciuti a norma dell', comma 3, del decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-20