Capo III
Art. 16
16 / 58In vigore dal 9 ago 2002
1. A norma dell', comma 4, del decreto, le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono rigorosamente normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate nell'allegato V.
2. Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale.
3. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze, aventi le dimensioni di cui all'allegato V.
4. Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla costruzione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi rigorosamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3.
5. È in facoltà dei predetti assegnatari di limitare la propria dotazione alle sole impronte e alle sole grandezze delle medesime che interessano la propria attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-16