Art. 95 · (L) Sanzioni
Capo III

Art. 95

122 / 316

(L) Sanzioni

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Sanzioni) 1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall', comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-95