Art. 93 · (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente
Capo III

Art. 93

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(L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente

In vigore dal 26 lug 2008
(L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente 1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125. 3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l' del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell' del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-93