Art. 90 · (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Titolo IICapo I

Art. 90

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(L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) 1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-90