Art. 85 · (L) Divieto di percepire compensi o rimborsi
Capo IV

Art. 85

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(L) Divieto di percepire compensi o rimborsi

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi) 1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-85