Art. 8 · (L) Onere delle spese
Titolo III

Art. 8

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(L) Onere delle spese

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Onere delle spese) 1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-8