Art. 78 · (L) Istanza per l'ammissione
Capo III

Art. 78

118 / 316

(L) Istanza per l'ammissione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Istanza per l'ammissione) 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell' può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-78