Art. 69 · (L) Spese escluse
Titolo XII

Art. 69

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(L) Spese escluse

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Spese escluse) 1. Sono escluse dalle spese di giustizia: a) la sepoltura dei detenuti; b) la traduzione dei detenuti; c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico; d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-69