Art. 66 · (L) Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori
Titolo XI

Art. 66

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(L) Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori) 1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall', commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-66