Art. 60 · (R) Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
Titolo IX

Art. 60

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(R) Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile) 1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-60