Titolo VIII
Art. 58
218 / 316(L) Indennità di custodia
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Indennità di custodia)
1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell', e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-58