Art. 53 · (L) Incarichi collegiali
Titolo VII

Art. 53

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(L) Incarichi collegiali

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Incarichi collegiali) 1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-53