Art. 47 · (L) Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi
Titolo VI

Art. 47

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(L) Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi) 1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici. 2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell', della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-47