Art. 32 · (L) Notificazioni a richiesta delle parti
Sez. III

Art. 32

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(L) Notificazioni a richiesta delle parti

In vigore dal 1 gen 2023
(L) (Notificazioni a richiesta delle parti) 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui , comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall', della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-32