Sez. II
Art. 31
111 / 316(L) Indennità di trasferta e spese di spedizione
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-31