Sez. II
Art. 26
109 / 316(L) Indennità di trasferta e spese di spedizione
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-26