Art. 247 · (R) Ufficio competente
Titolo VII

Art. 247

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(R) Ufficio competente

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Ufficio competente) 1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-247