Art. 239 · (R) Comunicazioni
Titolo IV

Art. 239

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(R) Comunicazioni

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Comunicazioni) 1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-239