Art. 234 · (R) Riscossione delle spese
Capo IV

Art. 234

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(R) Riscossione delle spese

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Riscossione delle spese) 1. Ai sensi dell', del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-234