Capo II
Art. 23
60 / 316(L) Diritti
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all', salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-23