Art. 225 · (L) Esenzioni
Capo VI

Art. 225

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(L) Esenzioni

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Esenzioni) 1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l', comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-225