Capo IV
Art. 219
166 / 316(R) Annullamento per irreperibilità
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Annullamento per irreperibilita)
1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell' del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell', del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-219