Art. 219 · (R) Annullamento per irreperibilità
Capo IV

Art. 219

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(R) Annullamento per irreperibilità

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Annullamento per irreperibilita) 1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell' del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell', del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-219