Art. 218 · (R) Dilazione o rateizzazione del credito
Capo III

Art. 218

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(R) Dilazione o rateizzazione del credito

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Dilazione o rateizzazione del credito) 1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo. 2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-218