Art. 210 · (R) Discarico automatico
Capo IV

Art. 210

165 / 316

(R) Discarico automatico

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Discarico automatico) 1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall', comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall', comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-210