Art. 169 · (L) Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi
Capo II

Art. 169

70 / 316

(L) Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi) 1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede. 2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-169