Capo II
Art. 169
70 / 316(L) Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)
1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-169