Parte V
Art. 160
287 / 316(L) Funzioni sottoposte ad annotazioni
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-160