Art. 159 · (R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
Titolo V

Art. 159

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(R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) 1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-159