Capo VI
Art. 131
261 / 316(L) Effetti dell'ammissione al patrocinio
In vigore dal 26 nov 2024
(L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell', del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell', comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;
a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell', i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a
Note all'articolo
- Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 02/10/2019, n. 40) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale ell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennita' dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non e' possibile la ripetizione», anziche' direttamente anticipati dall'erario".
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-131