Art. 119 · (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Titolo IVCapo I

Art. 119

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(L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) 1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-119