Art. 1 · (L) Oggetto
Parte I

Art. 1

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(L) Oggetto

In vigore dal 30 dic 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli , quinto comma, della Costituzione; VISTI gli , comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l' della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall', comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTI gli della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50; VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia; UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli: - , lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità; - , dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria; - , dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta; - , dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari; - , dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa; - , dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico; - , dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza; - , dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è compresa perché già contenuta nella normativa originaria; - , dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato () non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi. Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; E M A N A il seguente decreto: (L) (Oggetto) 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento,... delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-1