Art. 63 · (R) Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi
Titolo X

Art. 63

217 / 302

(R) Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi) 1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni. 2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-63