Art. 62 · (R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
Titolo X

Art. 62

216 / 302

(R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia) 1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-62