Art. 43 · (L) Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
Titolo V

Art. 43

179 / 302

(L) Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-43