Capo II
Art. 290
100 / 302(R) Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. In applicazione dell', quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all' sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-290