Art. 287 · (R) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo
Titolo V

Art. 287

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(R) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall', per l'importo previsto dall'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-287