Art. 277 · (R) Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa
Capo VII

Art. 277

270 / 302

(R) Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa) 1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall', l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-277