Art. 241 · (L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza
Titolo V

Art. 241

188 / 302

(L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-241