Art. 215 · (R) Sospensione amministrativa della riscossione
Capo II

Art. 215

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(R) Sospensione amministrativa della riscossione

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Sospensione amministrativa della riscossione) 1. In applicazione dell', del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-215