Art. 212 · (R) Invito al pagamento
Titolo II

Art. 212

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(R) Invito al pagamento

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Invito al pagamento) 1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. 2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell' e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. 3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-212