Art. 211 · (R) Quantificazione dell'importo dovuto
Titolo II

Art. 211

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(R) Quantificazione dell'importo dovuto

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Quantificazione dell'importo dovuto) 1. In applicazione dell', comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. 2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-211