Art. 209 · (R) Ufficio competente per le spese di mantenimento
Capo IV

Art. 209

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(R) Ufficio competente per le spese di mantenimento

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Ufficio competente per le spese di mantenimento) 1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-209