Art. 175 · (R) Ufficio competente ad eseguire il pagamento
Titolo II

Art. 175

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(R) Ufficio competente ad eseguire il pagamento

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Ufficio competente ad eseguire il pagamento) 1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-175