Titolo V
Art. 159
186 / 302(R) Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-159