Art. 152 · (R) Vendita
Titolo IIICapo I

Art. 152

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(R) Vendita

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Vendita) 1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. 2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti. 3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-152