Art. 117 · (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile
Titolo III

Art. 117

26 / 302

(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-117