Art. 115 · (L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia
Titolo III

Art. 115

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(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-115