Capo V
Art. 106
237 / 302(L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-106