Art. 106 · (L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte
Capo V

Art. 106

237 / 302

(L) Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-106